Ordinanza n. 297 del 1991

 

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ORDINANZA N. 297

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica, con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75";

che, pertanto, la normativa impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del 1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.